11 Durante le feste e i periodi festivi, per il giovane toro l’offerta di cereali sarà di un’efa, per il montone sarà di un’efa e per gli agnelli sarà della quantità che può dare, con un hin d’olio per ogni efa.+
11 E nelle feste+ e nei periodi festivi l’offerta di cereali dev’essere di un’efa per il giovane toro e di un’efa per il montone, e per gli agnelli secondo quanto può dare;* e, riguardo all’olio, un hin per efa.+