Nota in calce
d Le pagine 5, 6 de Il Blackstone degli studenti americani — Commentaries on the Laws of England di Sir William Blackstone, Knight, con note, ecc., di George Chase, 4ª edizione, pubblicata da Baker, Voorhis e Compagni a New York, nel 1938.
Pertinente a quanto detto sopra, alle pagine 966-969, Volume II di A Treatise on the Constitutional Limitations di Thomas M. Cooley, dottore in legge, 4ª edizione, pubblicato a Boston nel 1927, leggiamo:
“Le cose che non sono lecite sotto alcuna costituzione americana si possono dichiarare così: -
“1. Qualsiasi legge riguardante l’istituzione di una religione di stato. . . .
“2. Sostegno obbligatorio, mediante tasse o altrimenti, dell’istruzione religiosa. . . .
“3. Frequenza obbligatoria all’adorazione religiosa. Chiunque non sia indotto per scelta o per un senso del dovere a frequentare i riti della religione non vi dev’essere costretto dallo Stato. È di competenza dello Stato far osservare, fin dove si può trovare pratico, gli obblighi e i doveri che possono essere imposti al cittadino o che egli può avere verso i suoi concittadini o verso la società; ma quelli che hanno origine dalle relazioni fra se stesso e il suo Fattore devono essere imposti dalle ammonizioni della coscienza, e non dalle pene delle leggi umane. In verità, poiché tutta la vera adorazione deve essenzialmente e necessariamente consistere nella spontanea offerta di culto e gratitudine della creatura al Creatore, le leggi umane sono ovviamente inadeguate a spronare o costringere a quelle manifestazioni esteriori e volontarie che la produrranno, e le pene umane potrebbero al massimo imporre solo l’osservanza di vane cerimonie, le quali, compiute non volontariamente, sono del pari senza valore per i partecipanti e prive di tutti gli elementi della vera adorazione.
“4. Limitazioni al libero esercizio della religione secondo i dettami della coscienza. Nessuna autorità esterna si deve porre fra l’essere finito e l’Infinito quando il primo cerca di rendere l’omaggio che è dovuto, e in un modo che si raccomanda alla sua coscienza e al suo giudizio come essendo adatto per lui da rendere, e accettevole al suo oggetto. . . .
“5. Limitazioni all’espressione del credo religioso. Il fervido credente di solito considera suo dovere propagare le sue opinioni, e recare ad altri le sue vedute. Privarlo di questo diritto vuol dire togliergli il potere di adempiere ciò che egli considera un sacrosanto obbligo”.