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“Difendere e stabilire legalmente la buona notizia”La Torre di Guardia 1953 | 1° agosto
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“Difendere e stabilire legalmente la buona notizia”
Rapporto da Ancona, Italia
COME dappertutto sulla terra, i testimoni di Geova continuano a espandersi nella parte orientale dell’Italia centrale, lungo la costa del Mare Adriatico, in una regione chiamata Abruzzi. Infatti, i testimoni di Geova si sono fatti conoscere in questa zona meglio di qualunque altra organizzazione acattolica e la loro popolarità fra le persone di buona volontà è in continuo aumento al punto da allarmare i preti. I tentativi dei preti per eccitare il popolino alla violenza contro i testimoni di Geova son falliti; il semplice avvertimento ai loro parrocchiani di non accettare letteratura non ha avuto alcun effetto; e la paura della scomunica non ottiene miglior risultato. Così essi tentano ora d’indurre la polizia a troncare il nostro lavoro col pretesto che occorre una licenza per predicare di casa in casa.
Questo è ciò che fu tentato ad Ancona, città marittima di circa 100.000 abitanti dove un gruppo di testimoni di Geova abruzzesi si recarono per lavorare come ministri in servizio continuo. Qui, come in molte altre località d’Italia, trovarono ben presto persone di buona volontà e furono in grado d’iniziare uno studio con un piccolo gruppo. La loro tranquilla, pacifica attività cristiana non passò, tuttavia, inosservata, e il 2 marzo 1951 due dei ministri vennero fermati dalla polizia, e condotti in questura. Qui furono interrogati intorno al loro lavoro e tutta la letteratura che portavano fu sequestrata.
Questa azione violava la legge che richiede una ordinanza scritta del tribunale prima che possa essere sequestrata della proprietà personale. Ma la polizia italiana esercitata sotto la vecchia scuola fascista opera come se il fascismo controllasse ancora l’Italia. Infatti, le “Leggi di pubblica sicurezza” che furono istituite durante il regime fascista non sono state ancora sostituite da nuove leggi in armonia con la nuova costituzione italiana. Benché i giudici abbiano decretato che le leggi dovrebbero essere applicate in armonia con lo spirito della nuova costituzione, la polizia continua ad applicare le vecchie leggi fasciste e dichiara apertamente che la costituzione per essa non significa nulla. Pochi giorni dopo la polizia fece una irruzione nella casa di questi ministri in Ancona, impadronendosi di tutta la letteratura biblica che poté trovare, 200 libri e oltre 2000 opuscoli; tutto ciò fu fatto senza alcun ordine del tribunale. L’accusa era: distribuzione di letteratura senza autorizzazione.
La Società Watch Tower suggerì ai ministri locali di continuare nella loro attività di predicazione usando, se era necessario, soltanto la Bibbia. Nessuna multa fu pagata e il sequestro illegale venne contestato. Dovunque avessero trovato persone interessate avrebbero accettato ordinazioni di letteratura biblica.
Quando finalmente giunse il giorno del processo i testimoni di Geova furono rappresentati da un ben noto avvocato, il quale fu lieto di difenderli a causa dei princìpi implicati. Il processo ebbe luogo l’11 gennaio 1952, e il pretore, che funge da giudice in tali vertenze, pronunciò una sentenza a favore dei ministri di Geova. Fra l’altro egli disse: “Si deve infatti porre per fermo e provato che ragione unica dell’azione dei prevenuti, scopo essenziale del loro operato, fine che essi si sono prefissi di raggiungere è quello della divulgazione e della affermazione della loro credenza religiosa. . . . Tale propaganda religiosa è, nel nostro ordinamento positivo, pienamente lecita e dalla vigente costituzione esplicitamente autorizzata. . . . l’aleatorietà delle offerte e la loro saltuarietà dimostrano che se gli imputati offerte hanno ricevuto, tali fatti non costituiscono però lo scopo e il fine che essi intendevano raggiungere nella loro attività. . . . Emerge invero in modo pacifico dai verbali di denuncia che nessuno dei prevenuti ebbe a cedere, vendere, distribuire sotto qualsiasi forma i libri, gli opuscoli e i periodici in ‘luogo pubblico o aperto e esposto al pubblico’. ‘Data la predetta condizione, la contravvenzione in discorso non si verifica, quando la vendita, la distribuzione e la messa in circolazione avvenga esclusivamente mediante la posta o un altro mezzo di recapito ai privati nelle loro abitazioni.’ (Manzini vol. IX) . . . i prevenuti vanno prosciolti dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato. . . . Ordina la restituzione ai prevenuti dei libri e opuscoli loro sequestrati”.
Questa fu veramente una grande vittoria legale per i testimoni di Geova e ciò non soltanto dà loro il diritto legale di predicare la buona notizia in Ancona senza impedimenti, ma anche rafforza la loro posizione legale altrove in Italia. Queste vittorie giudiziarie (quattro decisioni importanti, compresa una della Corte Suprema) stanno edificando un forte muro di difesa contro gli odiatori della libertà e i bigotti religiosi. — Filip. 1:7, NW.
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Opinione del Vaticano sull’ambasciatoreLa Torre di Guardia 1953 | 1° agosto
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Opinione del Vaticano sull’ambasciatore
Anna O’Hara Me Cormick è una scrittrice di primo piano del rispettabilissimo Times di New York. Essa è in buoni rapporti con numerosi funzionari e riferisce le loro vedute di prima mano. Nella sua colonna del 23 dicembre 1951 da Roma (pubblicata il 24 dicembre) essa fa luce sull’attitudine del Vaticano nei riguardi del proposto ambasciatore americano dicendo: “Vi è sorpresa per l’estensione e la violenza dell’opposizione americana all’azione del Presidente. I prelati della Chiesa affermano decisamente che sarebbe meglio non avere un ambasciatore piuttosto di suscitare sentimento settario e controversia religiosa negli Stati Uniti. È inteso che questa sia pure l’opinione dello stesso Papa. . . . I sostenitori che arguiscono che la nomina non sia fatta presso un capo religioso ma presso il governante del pezzo di proprietà chiamata Città del Vaticano non ottengono molto appoggio qui. O la missione è per il Papa come capo della chiesa universale o non è nulla, si precisa; pretendere qualche altra cosa è come rendere inutile la nomina o ridurla a un’assurdità. Tutti gli altri paesi che delegano rappresentanti presso il Vaticano li accreditano presso la Santa Sede, e se gli Stati Uniti decidono d’inviarne uno essi seguiranno la formula regolare.”
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