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  • Un’opera che “non può che suscitare rispetto”
  • La Torre di Guardia annunciante il Regno di Geova 1998
La Torre di Guardia annunciante il Regno di Geova 1998
w98 15/8 p. 31

Un’opera che “non può che suscitare rispetto”

L’APOSTOLO Pietro esortò i suoi conservi cristiani: “Mantenete la vostra condotta eccellente fra le nazioni, affinché, in ciò di cui parlano contro di voi come malfattori, in seguito alle vostre opere eccellenti delle quali sono testimoni oculari glorifichino Dio”. (1 Pietro 2:12) Da molti anni i testimoni di Geova in Italia manifestano pubblicamente questa eccellente condotta. Nello spirito del comando di Gesù di ‘predicare dalle terrazze’, svolgono tutte le loro attività cristiane alla luce del sole, sotto gli occhi di tutti. (Matteo 10:27; Giovanni 18:20) Di conseguenza, quando un avvocato e un sacerdote accusarono sulla stampa i testimoni di Geova di essere “una setta pseudoreligiosa” da includere tra le “associazioni segrete che irretiscono le persone”, i Testimoni decisero di sporgere querela ritenendo tali affermazioni gravemente lesive e calunniose.

Nel processo di primo grado il tribunale ritenne che l’avvocato e il sacerdote non avessero infranto la legge. Il 17 luglio 1997, però, la Corte d’Appello di Venezia ha riformato la precedente sentenza e ha giudicato entrambi gli imputati colpevoli. La Corte d’Appello ha detto: “Entrambi gli articoli di stampa in esame contengono espressioni e frasi sicuramente idonee ad offendere la reputazione dei seguaci della confessione religiosa dei ‘Testimoni di Geova’, dalle quali appare evidente la volontà di additare gli adepti al pubblico disprezzo”. Secondo la corte, gli autori vanno puniti, “non costituendo le espressioni usate legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica”. La corte li ha condannati a una pena pecuniaria e al pagamento di tutte le spese processuali, nonché a rifondere le spese di costituzione e difesa dei Testimoni per entrambi i gradi di giudizio.

Nella motivazione della sentenza, la Corte d’Appello di Venezia osserva: “Solo con il bilanciamento e la tutela di tutti i diritti garantiti dalla Carta Costituzionale si possono impedire forme di intolleranza e fanatismo religioso”. La sentenza riconosce che l’attività dei testimoni di Geova non è né segreta né pseudoreligiosa. “L’annoverare poi la congregazione dei Testimoni fra le associazioni segrete”, ha osservato la corte, “non rispetta neppure il criterio della verità storica, essendo il culto professato in sedi esistenti in molte città ed essendo notoria l’opera di proselitismo capillare che gli adepti di tale religione compiono, soprattutto nei giorni festivi e che, a prescindere da ogni giudizio di merito in ordine alla dottrina divulgata, non può che suscitare rispetto per l’impegno profuso”. Perciò la zelante attività e la condotta esemplare dei testimoni di Geova in Italia hanno contribuito a dissipare molti pregiudizi nei loro confronti. — Matteo 5:14-16; 1 Pietro 2:15.

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