Domande dai lettori
◆ Qualora un padre o una madre o un figlio o una figlia fosse disassociato, come dovrebbe essere trattata tale persona dai membri della famiglia nei loro rapporti familiari? — P. C., Ontario, Canada.
Noi oggi non viviamo fra nazioni teocratiche in cui i membri della nostra famiglia carnale potrebbero essere sterminati da Dio e dalla sua organizzazione teocratica per apostasia, come era possibile ed era ordinato di fare nella nazione d’Israele, nel deserto del Sinai e nella terra di Palestina. “Uccidilo senz’altro; la tua mano sia la prima a levarsi su di lui per metterlo a morte; poi venga la mano di tutto il popolo; lapidalo e muoia, perché ha cercato di spingerti lungi dall’Eterno, dall’Iddio tuo, . . . E tutto Israele l’udrà e temerà e non commetterà più nel mezzo di te una simile azione malvagia”. — Deut. 13:6-11.
Essendo circoscritti dalle leggi delle nazioni in cui viviamo ed anche dalle leggi di Dio mediante Gesù Cristo, possiamo agire contro gli apostati soltanto fino a un certo punto, vale a dire, conformandoci alle due serie di leggi. La legge dello Stato e la legge di Dio mediante Cristo ci proibiscono di uccidere gli apostati, anche se sono membri della nostra stessa famiglia carnale. Tuttavia, la legge di Dio esige che siano disassociati dalla sua congregazione, benché la legge dello Stato nel quale dimoriamo ci impone degli obblighi naturali di vivere sotto lo stesso tetto e di mantenere certi rapporti con tali apostati.
La legge di Dio non ammette che un coniuge congedi il proprio consorte perché è divenuto apostata ed è disassociato. Nemmeno la legge dello Stato ammette nella maggioranza dei casi che sia concesso un divorzio per tali motivi. Il credente fedele e l’apostata ossia il disassociato devono continuare a vivere insieme e a rendersi reciprocamente quello che un vero matrimonio richiede. Un padre non può legalmente congedare il figlio minorenne dalla sua famiglia a causa di apostasia o di disassociazione, e un fanciullo o i figliuoli minorenni non possono abbandonare il loro padre o la loro madre solo perché è diventato infedele a Dio e alla sua organizzazione teocratica. Il genitore deve, secondo la legge di Dio e dell’uomo, adempiere i suoi doveri paterni verso il figlio o i figli finché sono minorenni, e il figlio o i figli devono prestare sottomissione al genitore finché saranno minorenni o finché non avranno il consenso paterno di lasciare la casa. Naturalmente, se i figli sono maggiorenni, vi può essere una separazione e una rottura vera e propria nei vincoli familiari, perché i vincoli spirituali sono già spezzati.
Se i figli pur essendo maggiorenni continuano ad associarsi con un genitore disassociato per il fatto che ricevono da lui il sostentamento materiale, dovranno esaminare fino a qual punto i loro interessi spirituali vengano danneggiati da questa situazione sbilanciata, e se possano sostenersi da sé, e vivere separati dal genitore infedele. Solo perché continueranno a ricevere sostentamento materiale non dovrebbero compromettersi al punto da non tener conto dello stato di disassociazione del genitore. Se, per aver agito secondo l’ordine di disassociazione del gruppo del popolo di Dio, rischiano di perdere il sostegno paterno, essi devono essere disposti a sopportarne le conseguenze.
Per mezzo del membro disassociato della famiglia Satana cercherà d’indurre l’altro membro o gli altri membri della famiglia che sono nella verità a unirsi al membro disassociato nella sua condotta e nella sua posizione verso l’organizzazione di Dio. Far questo sarebbe disastroso, e perciò il membro fedele della famiglia deve accettare e conformarsi all’ordine di disassociazione. Come si potrebbe far questo vivendo sotto lo stesso tetto o in contatto fisico col disassociato? In questo modo: Rifiutando di avere rapporti religiosi col disassociato.
Il coniuge dovrebbe rendere i doveri coniugali secondo la legge dello Stato e come ricompensa di tutti i benefici materiali concessi e accettati. Però, non dovrebbe avere alcuna comunione religiosa con la persona disassociata, assolutamente nessuna! Il coniuge fedele non dovrebbe discutere di religione con l’apostata o il disassociato e non dovrebbe accompagnarlo al suo luogo di associazione religiosa e partecipare alle adunanze in sua compagnia. Come disse Gesù: “Se non ascolta neanche la congregazione [che fu costretta a disassociarlo], ti sia come un uomo delle nazioni e un esattore di tasse [per la nazione santificata di Geova]”. (Matt. 18:17, NW) Non sarebbe autorizzato a offendere costui, però non ci sarebbe nessuna associazione spirituale o religiosa.
La stessa regola si applica per coloro che hanno rapporti di genitore verso il figliuolo e viceversa. Qualunque sia il dovere naturale che incombe su di loro secondo la legge dell’uomo e quella di Dio il genitore fedele o il figliuolo fedele vi si conformerà. Ma quando si tratta di rendere più di questo e di aver con lui comunanza religiosa in violazione dell’ordine di disassociazione della congregazione, ciò non è affatto ammesso! Se il fedele soffre in qualche modo sia materialmente o altrimenti per la sua fedele osservanza della legge teocratica, deve accettare questo come una sofferenza per la giusta causa.
Lo scopo per cui si deve osservare l’ordine di disassociazione è affinché il disassociato si renda conto dell’errore della sua condotta e si vergogni, se è possibile, e possa riprendersi, ed affinché sia salvaguardata la vostra propria salvezza per la vita nel nuovo mondo alla rivendicazione di Dio. (2 Tess. 3:14, 15; Tito 2,8) Dato che si trova in stretti e indissolubili vincoli naturali e appartiene alla stessa famiglia vivendo sotto lo stesso tetto, uno potrà trovarsi costretto di mangiare e di vivere intimamente con questa persona in casa, e in tal caso non si applicano 1 Corinzi 5:9-11 e 2 Giovanni 10; però non annullate lo scopo per cui fu impartito l’ordine di disassociazione della congregazione, mangiando cibo spirituale o religioso con costui o trattandolo amichevolmente dal lato religioso e augurandogli prosperità e benessere nella sua condotta apostata.